Gride secondo l'art. 155 ORC Tatti QuirinoRubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio
Sottorubrica: Gride secondo l'art. 155 ORC
Tatti Quirino
Via Respini 9
6500 Bellinzona
Situazione inizialevIscrizione nel registro di commercio non aggiornata
Disposizionenell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 938 del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di:
Tatti Quirino, Bellinzona (CHE-104.206.831),
ritenuto che
I. secondo l’art. 938 cpv. 1 CO l’ufficio del registro di commercio ingiunge agli interessati di adempiere l’obbligo d’iscrizione e impartisce loro un termine a tale scopo. Se gli interessati non ottemperano all’ingiunzione entro il termine impartito, procede d’ufficio alle iscrizioni prescritte (art. 938 cpv. 2 CO). Secondo l’art. 152 cpv. 1 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e 939 cpv. 1 CO, l’ufficio del registro di commercio ingiunge all’ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l’iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all’ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L’art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l’ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l’iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l’ammenda di cui all’articolo 940 CO (lett. d). L’ufficio del registro di commercio può punire con un’ammenda fino a CHF 5'000.00 chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l’obbligo d’iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato (art. 940 CO). L’importo dell’ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l’entità della violazione dell’obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell’allegato all’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L’art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e sono calcolati separatamente.
II. lo scrivente ufficio ha constatato che il titolare della ditta in oggetto è deceduto. Gli eredi non hanno tuttavia proceduto a notificare la cancellazione dell’impresa individuale dal registro di commercio (art. 39 cpv. 2 ORC). Ritenuto come l’ente giuridico e le persone obbligate alla notificazione non fossero raggiungibili, lo scrivente ufficio ha pubblicato la diffida nel FUSC in data 04.10.2021, conformemente all’art. 152a cpv. 3 ORC. Il termine assegnato di 30 giorni per procedere alla notificazione è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una notificazione di cancellazione. Di conseguenza si rende necessaria un’iscrizione d’ufficio;
III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è riscosso un emolumento pari a CHF 200.00;
sulla base dell’art. 153 cpv. 1 ORC, decide:
1. L’impresa individuale Tatti Quirino, Bellinzona, è cancellata d’ufficio dal registro di commercio.
2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:
L’impresa individuale è cancellata d’ufficio secondo l’art. 938 cpv. 2 CO.
3. L’emolumento per l’iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Gli esborsi ammontano a CHF 30 per le pubblicazioni nel FUSC.
4. Gli emolumenti per l’iscrizione e la diffida, nonché gli esborsi, pari ad un totale di CHF 260, sono posti solidalmente a carico dell’impresa individuale.
5. Ritenuto come non ci sia alcun erede, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.
6. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.
Organo decisionaleUfficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca
Termine: 30 giorni
Scadenza del termine: 14.01.2022
Punto di contattoUfficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca
FUSC: 232 del 29.11.2021
Numero di pubblicazione: BH07-0000002647
Ente di pubblicazione: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantoni: TI