Dirigenza

Dirigenza attuale

Persona Network Funzione Modalità di firma Dal Per
titolare firma individuale 06.10.2017
Dati di base
Ditta individuale
03.10.2017
Ultimo cambiamento: 21.09.2023
Cancellazione: 21.09.2023

Sede

Bellinzona (TI)

Scopo

Organizzazione di eventi e tutti i suoi derivati. Mostra di più

IDI

CHE-243.847.052

Numero d'ordine

CH-501.1.019.146-4

Registro di commercio

Cantone Ticino

Estratto del registro di commercio

Quartiere

Imprese nel quartiere

0 impresa con lo stesso domicilio: Via Campagna 25A, 6503 Bellinzona

Informazioni
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Informazione di solvibilità

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Pubblicazioni

Pubblicazioni

1 - 4 su 4

FUSC21.09.2023
|
SUELY BIANCHI EVENT DESIGNER

Cancellazione SUELY BIANCHI EVENT DESIGNER

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Cancellazione

SUELY BIANCHI EVENT DESIGNER, in Bellinzona, CHE-243.847.052, impresa individuale (Nr. FUSC 194 del 06.10.2017, p.0, Pubbl. 3795131). L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 938 cpv. 2 CO.

FUSC: 183 del 21.09.2023
Registro giornaliero: 12159 del 18.09.2023
Numero di pubblicazione: HR03-1005843054
Cantoni: TI

FUSC16.05.2023
|
SUELY BIANCHI EVENT DESIGNER

Gride secondo l'art. 155 ORC SUELY BIANCHI EVENT DESIGNER

Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio
Sottorubrica: Gride secondo l'art. 155 ORC

SUELY BIANCHI EVENT DESIGNER
c/o: Muscetti Pierangelo
Via Campagna 25a
6503 Bellinzona

Situazione inizialev

Iscrizione nel registro di commercio non aggiornata



Disposizione
nell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 938 del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di:

SUELY BIANCHI EVENT DESIGNER, Bellinzona (CHE-243.847.052),

ritenuto che

I. secondo l’art. 938 cpv. 1 CO l’ufficio del registro di commercio ingiunge agli interessati di adempiere l’obbligo d’iscrizione e impartisce loro un termine a tale scopo. Se gli interessati non ottemperano all’ingiunzione entro il termine impartito, procede d’ufficio alle iscrizioni prescritte (art. 938 cpv. 2 CO). Secondo l’art. 152 cpv. 1 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e 939 cpv. 1 CO, l’ufficio del registro di commercio ingiunge all’ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l’iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all’ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L’art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l’ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l’iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l’ammenda di cui all’articolo 940 CO (lett. d). L’ufficio del registro di commercio può punire con un’ammenda fino a CHF 5'000.00 chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l’obbligo d’iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato (art. 940 CO). L’importo dell’ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l’entità della violazione dell’obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell’allegato all’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L’art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e sono calcolati separatamente.

II. da una verifica è emerso che l’impresa individuale in oggetto ha cessato la propria attività aziendale, ma la persona obbligata alla notificazione non ha proceduto a notificare la cancellazione dal registro di commercio. Con lettera raccomandata del 03.01.2023 lo scrivente ufficio ha quindi diffidato l’ente giuridico in oggetto a notificare l’iscrizione entro il termine di 30 giorni. La busta dell’invio raccomandato con la lettera di diffida è stata ritornata allo scrivente ufficio con la dicitura “Traslocato.Termine di rispedizione scaduto”. La diffida è quindi stata pubblicata nel FUSC in data 15.02.2023. Il termine assegnato di 30 giorni per procedere a notificare l’iscrizione è scaduto infruttuoso, senza che sia stata presentata alcuna notificazione. Di conseguenza si rende necessaria un’iscrizione d’ufficio;



III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è riscosso un emolumento pari a CHF 200.00. Ritenuto come la persona tenuta alla notificazione, durante la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata, dimostrando quindi un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un’ammenda pari a CHF 400.00;

sulla base dell’art. 153 cpv. 1 ORC, decide:

1. La cancellazione della SUELY BIANCHI EVENT DESIGNER, Bellinzona, è iscritta nel registro di commercio.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

SUELY BIANCHI EVENT DESIGNER, in Bellinzona, CHE-243.847.052, impresa individuale (Nr. FUSC 194 del 06.10.2017, p.0, Pubbl. 3795131). L'impresa individuale è cancellata d’ufficio secondo l’art. 938 cpv. 2 CO.

3. L’emolumento per la cancellazione dell’impresa individuale ammonta a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00 Gli esborsi ammontano a CHF 6.00 per le spese postali e a CHF 30.00 per le pubblicazioni nel FUSC.

4. È inflitta un’ammenda di CHF 400.00 a carico di Suely Bianchi.

5. Gli emolumenti per l’iscrizione e la diffida, nonché gli esborsi e l’ammenda, pari ad un totale di CHF 666.00, sono posti personalmente a carico di Suely Bianchi.

6. Ritenuto come la titolare non sia domiciliata in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.

7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 15.06.2023

Punto di contatto
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FUSC: 94 del 16.05.2023
Numero di pubblicazione: BH07-0000003776
Ente di pubblicazione: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantoni: TI
FUSC15.02.2023
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SUELY BIANCHI EVENT DESIGNER

Diffida in base a puì articoli dell'ORC SUELY BIANCHI EVENT DESIGNER

Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio
Sottorubrica: Diffida in base a puì articoli dell'ORC

SUELY BIANCHI EVENT DESIGNER
c/o: Muscetti Pierangelo
Via Campagna 25a
6503 Bellinzona

L’ente giuridico indicato presenta dei fatti iscritti nel registro di commercio che non corrispondono o non corrispondono più alle circostanze di fatto. Secondo l’art. 933 cpv. 1 CO ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta.
Conformemente all’art. 938 cpv. 1 CO, l’ente giuridico è diffidato a notificare la pertinente iscrizione nel registro di commercio o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l’iscrizione verrà eseguita d’ufficio (art. 938 cpv. 2 CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di iscrizione (art. 153 cpv. 1 ORC).
In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 17.03.2023

Punto di contatto
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FUSC: 32 del 15.02.2023
Numero di pubblicazione: BH05-0000007586
Ente di pubblicazione: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantoni: TI
FUSC06.10.2017
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SUELY BIANCHI EVENT DESIGNER

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

SUELY BIANCHI EVENT DESIGNER, in Bellinzona, CHE-243.847.052, c/o Muscetti Pierangelo, Via Campagna 25A, 6503 Bellinzona, ditta individuale (nuova iscrizione).

Scopo:
Organizzazione di eventi e tutti i suoi derivati.

Persone iscritte:
Bianchi, Suely, cittadina italiana, in Varese (IT), titolare, con firma individuale.

Registro giornaliero no 15069 del 03.10.2017 / CHE-243.847.052 / 03795131

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