Gride secondo l'art. 155 ORC PozidisRubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio
Sottorubrica: Gride secondo l'art. 155 ORC
Pozidis
Via Pessina 20
6900 Lugano
Situazione inizialevIscrizione nel registro di commercio non aggiornata
Disposizionenell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 938 del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di:
Pozidis, Lugano (CHE-477.793.596),
ritenuto che
I. secondo l’art. 938 cpv. 1 CO l’ufficio del registro di commercio ingiunge agli interessati di adempiere l’obbligo d’iscrizione e impartisce loro un termine a tale scopo. Se gli interessati non ottemperano all’ingiunzione entro il termine impartito, procede d’ufficio alle iscrizioni prescritte (art. 938 cpv. 2 CO). Secondo l’art. 152 cpv. 1 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e 939 cpv. 1 CO, l’ufficio del registro di commercio ingiunge all’ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l’iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all’ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L’art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l’ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l’iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l’ammenda di cui all’articolo 940 CO (lett. d). L’ufficio del registro di commercio può punire con un’ammenda fino a CHF 5'000.00 chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l’obbligo d’iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato (art. 940 CO). L’importo dell’ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l’entità della violazione dell’obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell’allegato all’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L’art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e sono calcolati separatamente.
II. da una verifica è emerso che il titolare dell’impresa individuale in oggetto ha trasferito il proprio domicilio all’estero, ma esso non ha proceduto a notificare la relativa modifica per l’iscrizione nel registro di commercio. Con lettera raccomandata del 16.03.2023 lo scrivente ufficio ha quindi diffidato l’ente giuridico in oggetto a notificare l’iscrizione entro il termine di 30 giorni. Ad oggi il termine assegnato per procedere a notificare l’iscrizione è scaduto infruttuoso, senza che sia stata presentata alcuna notificazione. Di conseguenza si rende necessaria un’iscrizione d’ufficio;
III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è riscosso un emolumento pari a CHF 200.00. Ritenuto come la persona tenuta alla notificazione, durante la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata, dimostrando quindi un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un’ammenda pari a CHF 250.00;
sulla base dell’art. 153 cpv. 1 ORC, decide:
1. La modifica del domicilio del titolare della Pozidis, Lugano, è iscritta nel registro di commercio.
2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:
Pozidis, in Lugano, CHE-477.793.596, impresa individuale (Nr. FUSC 91 del 13.05.2019, Pubbl. 1004628715). Iscrizione d’ufficio secondo l’art. 938 cpv. 2 CO. Nuove persone iscritte o modifiche: Pozidis, Michail, cittadino greco, in Thessaloniki (GR), titolare, con firma individuale [finora: in Carona (Lugano)].
3. L’emolumento per l’iscrizione della modifica dei dati personali del titolare ammonta a CHF 20.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Gli esborsi ammontano a CHF 6.00 per le spese postali a CHF 15.00 per la pubblicazione nel FUSC.
4. È inflitta un’ammenda di CHF 250.00 a carico di Michail Pozidis.
5. Gli emolumenti per l’iscrizione e la diffida, nonché gli esborsi e l’ammenda, pari ad un totale di CHF 491.00, sono posti personalmente a carico di Michail Pozidis.
6. Ritenuto come l’impresa individuale sia irreperibile, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.
7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.
Organo decisionaleUfficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca
Termine: 30 giorni
Scadenza del termine: 16.11.2023
Punto di contattoUfficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca
FUSC: 201 del 17.10.2023
Numero di pubblicazione: BH07-0000004100
Ente di pubblicazione: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantoni: TI