Dirigenza

Dirigenza attuale

Persona Network Funzione Modalità di firma Dal Per
titolare firma individuale 06.06.1997
Dati di base
Ditta individuale
Ultimo cambiamento: 28.10.2022
Cancellazione: 28.10.2022

Sede

Mendrisio (TI)

Scopo

negozio alimentari. Mostra di più

IDI

CHE-108.634.427

Numero d'ordine

CH-524.1.008.115-4

Registro di commercio

Cantone Ticino

Estratto del registro di commercio

Quartiere

Imprese nel quartiere

0 impresa con lo stesso domicilio: , 6863 Besazio

Informazioni
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Pubblicazioni

Pubblicazioni

1 - 4 su 4

FUSC28.10.2022
|
Negozio alimentari di Giovanni Di Marco

Cancellazione Negozio alimentari di Giovanni Di Marco

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Cancellazione

Negozio alimentari di Giovanni Di Marco, in Mendrisio, CHE-108.634.427, impresa individuale (Nr. FUSC 74 del 18.04.2013, p.0, Pubbl. 7154478). L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 938 cpv. 2 CO.

FUSC: 210 del 28.10.2022
Registro giornaliero: 13360 del 25.10.2022
Numero di pubblicazione: HR03-1005593297
Cantoni: TI

FUSC21.09.2022
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Negozio alimentari di Giovanni Di Marco

Gride secondo l'art. 155 ORC Negozio alimentari di Giovanni Di Marco

Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio
Sottorubrica: Gride secondo l'art. 155 ORC

Negozio alimentari di Giovanni Di Marco
c/o: largo Bustelli

6863 Besazio

Situazione inizialev

Iscrizione nel registro di commercio non aggiornata



Disposizione
nell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 938 del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di:

Negozio alimentari di Giovanni Di Marco, Mendrisio (CHE-108.634.427),

ritenuto che

I. secondo l’art. 938 cpv. 1 CO l’ufficio del registro di commercio ingiunge agli interessati di adempiere l’obbligo d’iscrizione e impartisce loro un termine a tale scopo. Se gli interessati non ottemperano all’ingiunzione entro il termine impartito, procede d’ufficio alle iscrizioni prescritte (art. 938 cpv. 2 CO). Secondo l’art. 152 cpv. 1 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e 939 cpv. 1 CO, l’ufficio del registro di commercio ingiunge all’ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l’iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all’ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L’art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l’ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l’iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l’ammenda di cui all’articolo 940 CO (lett. d). L’ufficio del registro di commercio può punire con un’ammenda fino a CHF 5'000.00 chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l’obbligo d’iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato (art. 940 CO). L’importo dell’ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l’entità della violazione dell’obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell’allegato all’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L’art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e sono calcolati separatamente.

II. lo scrivente ufficio ha constatato che il titolare dell’impresa individuale in oggetto è deceduto. Gli eredi non hanno tuttavia proceduto a notificare la cancellazione dal registro di commercio (art. 39 cpv. 2 ORC). L’impresa individuale è stata diffidata con lettera raccomandata del 03.05.2022. La busta con la lettera di diffida è stata retrocessa dalla Posta con la dicitura “destinatario irreperibile”. Ritenuto come l’ente giuridico e le persone obbligate alla notificazione non fossero raggiungibili, lo scrivente ufficio ha quindi pubblicato la diffida nel FUSC in data 03.06.2022, conformemente all’art. 152a cpv. 3 ORC. Il termine assegnato di 30 giorni per procedere alla notificazione è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una notificazione di cancellazione. Di conseguenza si rende necessaria un’iscrizione d’ufficio;



III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è riscosso un emolumento pari a CHF 200.00;

sulla base dell’art. 153 cpv. 1 ORC, decide:

1. L’impresa individuale Negozio alimentari di Giovanni Di Marco, Mendrisio, è cancellata d’ufficio dal registro di commercio.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

Negozio alimentari di Giovanni Di Marco, in Mendrisio, CHE-108.634.427, impresa individuale (Nr. FUSC 74 del 18.04.2013, p.0, Pubbl. 7154478). L'impresa individuale è cancellata d’ufficio secondo l’art. 938 cpv. 2 CO.

3. L’emolumento per l’iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Gli esborsi ammontano a CHF 6.00 per le spese postali e CHF 30.00 per la pubblicazione nel FUSC.

4. Gli emolumenti per l’iscrizione e la diffida, nonché gli esborsi, pari ad un totale di CHF 266.00, sono posti a carico della comunione ereditaria fu Giovanni Di Marco.

5. Ritenuto come nessuna delle persone tenute alla notificazione sia domiciliata in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.

6. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 21.10.2022

Punto di contatto
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FUSC: 183 del 21.09.2022
Numero di pubblicazione: BH07-0000003355
Ente di pubblicazione: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantoni: TI
FUSC03.06.2022
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Negozio alimentari di Giovanni Di Marco

Diffida in base a puì articoli dell'ORC Negozio alimentari di Giovanni Di Marco

Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio
Sottorubrica: Diffida in base a puì articoli dell'ORC

Negozio alimentari di Giovanni Di Marco
c/o: largo Bustelli

6863 Besazio

L’ente giuridico indicato presenta dei fatti iscritti nel registro di commercio che non corrispondono o non corrispondono più alle circostanze di fatto. Secondo l’art. 933 cpv. 1 CO ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta.
Conformemente all’art. 938 cpv. 1 CO, l’ente giuridico è diffidato a notificare la pertinente iscrizione nel registro di commercio o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l’iscrizione verrà eseguita d’ufficio (art. 938 cpv. 2 CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di iscrizione (art. 153 cpv. 1 ORC).
In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 04.07.2022

Punto di contatto
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FUSC: 107 del 03.06.2022
Numero di pubblicazione: BH05-0000007005
Ente di pubblicazione: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantoni: TI
FUSC18.04.2013
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Negozio alimentari di Giovanni Di Marco

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Negozio alimentari di Giovanni Di Marco, in Besazio, CH-524.1.008.115-4, ditta individuale (FUSC no. 106 del 06.06.1997, p. 3870).

Nuova denominazione del Comune di sede:
Mendrisio. La modifica di sede avviene in seguito all'aggregazione con il nuovo Comune denominato Mendrisio sulla base del Decreto legislativo del 28.06.2012.

Registro giornaliero no 4734 del 15.04.2013 / CH52410081154 / 07154478

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