Dirigenza

Dirigenza attuale

Persona Network Funzione Modalità di firma Dal Per
socio firma individuale 24.02.1992
socia firma individuale 24.02.1992
Dati di base
Società in nome collettivo
Ultimo cambiamento: 17.03.2022
Cancellazione: 17.03.2022

Sede

Torricella-Taverne (TI)

Scopo

L'acquisto, la vendita, la gestione di esercizi pubblici ed in particolare, ristoranti, bar, alberghi, nonché operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari. Mostra di più

IDI

CHE-101.902.816

Numero d'ordine

CH-514.2.009.670-1

Registro di commercio

Cantone Ticino

Estratto del registro di commercio

Quartiere

Imprese nel quartiere

0 impresa con lo stesso domicilio: , 6808 Torricella-Taverne

Informazioni
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Estratto del registro esecuzioni

Controlli la dichiarazione di recupero crediti prima di concludere un contratto.

Lixt Bonitätsauskunft

Informazione di solvibilità

Controlli la solvibilità dei suoi prospetti e clienti.

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Pubblicazioni

Pubblicazioni

1 - 6 su 6

FUSC17.03.2022
|
Guido e Rejane Mariani

Cancellazione Guido e Rejane Mariani

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Cancellazione

Guido e Rejane Mariani, in Torricella-Taverne, CHE-101.902.816, società in nome collettivo (Nr. FUSC 36 del 24.02.1992, p.839). La società è cancellata d'ufficio conformemente all'art. 934 CO, in quanto priva di attività economica e di attivi realizzabili.

FUSC: 54 del 17.03.2022
Registro giornaliero: 3235 del 14.03.2022
Numero di pubblicazione: HR03-1005429568
Cantoni: TI

FUSC31.01.2022
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Guido e Rejane Mariani

Gride secondo l'art. 155 ORC Guido e Rejane Mariani

Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio
Sottorubrica: Gride secondo l'art. 155 ORC

Guido e Rejane Mariani

6808 Torricella-Taverne

Situazione inizialev

Ente giuridico senza attività commerciale e senza attivi



Disposizione
nell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 934 del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di:

Guido e Rejane Mariani, Torricella-Taverne (CHE-101.902.816),

ritenuto che

I. secondo l’art. 934 cpv. 1 CO Se un ente giuridico non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l’ufficio del registro di commercio lo cancella d’ufficio dal registro di commercio. A tal fine l’ufficio del registro di commercio intima all’ente giuridico di comunicargli un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione. Se questa diffida rimane infruttuosa, mediante tre pubblicazioni successive nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) intima agli altri interessati di comunicargli un tale interesse. Se anche questa diffida rimane infruttuosa, cancella l’ente giuridico (art. 934 cpv. 2 CO). Se altri interessati fanno valere un interesse al mantenimento dell’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio trasmette il caso al giudice per decisione (art. 934 cpv. 3 CO). Secondo l’art. 152 cpv. 1 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv. 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e 939 cpv. 1 CO, l’ufficio del registro di commercio ingiunge all’ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l’iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all’ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L’art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l’ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l’iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l’ammenda di cui all’articolo 940 CO (lett. d). Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell’allegato all’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L’art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e sono calcolati separatamente.

II. entrambi i soci della società sono deceduti e non è stato possibile reperire alcun certificato ereditario, l’ente giuridico in oggetto risulta verosimilmente privo di attività commerciale e di attivi realizzabili. Mediante lettera raccomandata del 22.01.201, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha assegnato all’ente giuridico un termine di 30 giorni per notificare un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione. La busta della raccomandata è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con l’indicazione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”. La diffida è quindi stata pubblicata nel FUSC in 04.03.2021. Detto termine è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata alcuna comunicazione circa l’interesse a mantenere l’iscrizione. Mediante pubblicazioni nel FUSC del 04.10.2021, 05.10.2021 e 06.10.2021 è stato intimato ai terzi interessati di comunicare un eventuale interesse al

mantenimento dell’iscrizione entro il termine di 30 giorni. Entro questo termine non è pervenuta alcuna comunicazione allo scrivente Ufficio. Di conseguenza l’ente giuridico in questione deve essere cancellato d’ufficio dal registro di commercio;

III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è riscosso un emolumento pari a CHF 200.00

sulla base dell’art. 153 cpv. 1 ORC decide:

1. L’ente giuridico Guido e Rejane Mariani, Torricella-Taverne, è cancellato d’ufficio dal registro di commercio.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

Guido e Rejane Mariani, in Torricella-Taverne, CHE-101.902.816, società in nome collettivo (Nr. FUSC 36 del 24.02.1992, p.839). La società è cancellata d'ufficio conformemente all'art. 934 CO, in quanto priva di attività economica e di attivi realizzabili.

3. L’emolumento per l’iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 80.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00 Gli esborsi ammontano a CHF 6.00 per gli invii postali e a CHF 75.00 per le pubblicazioni nel FUSC.

4. Gli emolumenti relativi all’iscrizione e alla diffida, nonché gli esborsi, per un totale di CHF 361.00, sono posti a carico dell’ente giuridico.

5. Ritenuto come la società sia irreperibile al suo domicilio legale, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.

6. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 02.03.2022

Punto di contatto
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FUSC: 21 del 31.01.2022
Numero di pubblicazione: BH07-0000002766
Ente di pubblicazione: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantoni: TI
FUSC06.10.2021
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Guido e Rejane Mariani

Diffida in base dell'ORC 2021 Guido e Rejane Mariani

Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio
Sottorubrica: Diffida in base dell'ORC 2021

Organizzazioni interessate
Guido e Rejane Mariani

6808 Torricella-Taverne

L’ente giuridico indicato non esercita più alcuna attività commerciale e non ha più attivi realizzabili. Conformemente all’art. 934 cpv. 2 seconda frase CO, terzi interessati sono invitati a comunicare in forma scritta all’ufficio del registro di commercio un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione entro il termine indicato. Se entro questo termine non perverrà alcuna comunicazione, l'ente giuridico sarà cancellato d'ufficio dal registro di commercio (art. 934 cpv. 2 terza frase CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). Se altri interessati faranno valere un interesse al mantenimento dell’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio trasmetterà il caso al giudice per decisione (art. 934 cpv. 3 CO).

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 05.11.2021

Punto di contatto
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FUSC: 194 del 06.10.2021
Pubblicazione multipla: FUSC - 04.10.2021, FUSC - 05.10.2021, FUSC - 06.10.2021
Numero di pubblicazione: BH00-0000003916
Ente di pubblicazione: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantoni: TI
FUSC05.10.2021
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Guido e Rejane Mariani

Diffida in base dell'ORC 2021 Guido e Rejane Mariani

Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio
Sottorubrica: Diffida in base dell'ORC 2021

Organizzazioni interessate
Guido e Rejane Mariani

6808 Torricella-Taverne

L’ente giuridico indicato non esercita più alcuna attività commerciale e non ha più attivi realizzabili. Conformemente all’art. 934 cpv. 2 seconda frase CO, terzi interessati sono invitati a comunicare in forma scritta all’ufficio del registro di commercio un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione entro il termine indicato. Se entro questo termine non perverrà alcuna comunicazione, l'ente giuridico sarà cancellato d'ufficio dal registro di commercio (art. 934 cpv. 2 terza frase CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). Se altri interessati faranno valere un interesse al mantenimento dell’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio trasmetterà il caso al giudice per decisione (art. 934 cpv. 3 CO).

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 05.11.2021

Punto di contatto
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FUSC: 193 del 05.10.2021
Pubblicazione multipla: FUSC - 04.10.2021, FUSC - 05.10.2021, FUSC - 06.10.2021
Numero di pubblicazione: BH00-0000003858
Ente di pubblicazione: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantoni: TI
FUSC04.10.2021
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Guido e Rejane Mariani

Diffida in base dell'ORC 2021 Guido e Rejane Mariani

Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio
Sottorubrica: Diffida in base dell'ORC 2021

Organizzazioni interessate
Guido e Rejane Mariani

6808 Torricella-Taverne

L’ente giuridico indicato non esercita più alcuna attività commerciale e non ha più attivi realizzabili. Conformemente all’art. 934 cpv. 2 seconda frase CO, terzi interessati sono invitati a comunicare in forma scritta all’ufficio del registro di commercio un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione entro il termine indicato. Se entro questo termine non perverrà alcuna comunicazione, l'ente giuridico sarà cancellato d'ufficio dal registro di commercio (art. 934 cpv. 2 terza frase CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). Se altri interessati faranno valere un interesse al mantenimento dell’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio trasmetterà il caso al giudice per decisione (art. 934 cpv. 3 CO).

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 05.11.2021

Punto di contatto
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FUSC: 192 del 04.10.2021
Pubblicazione multipla: FUSC - 04.10.2021, FUSC - 05.10.2021, FUSC - 06.10.2021
Numero di pubblicazione: BH00-0000003767
Ente di pubblicazione: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantoni: TI
FUSC04.03.2021
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Guido e Rejane Mariani

Diffida in base a puì articoli dell'ORC Guido e Rejane Mariani

Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio
Sottorubrica: Diffida in base a puì articoli dell'ORC

Guido e Rejane Mariani

6808 Torricella-Taverne

L’ente giuridico indicato non esercita più alcuna attività commerciale e non ha più attivi realizzabili.
Conformemente all’art. 934 cpv. 2 prima frase CO, l’ente giuridico è diffidato a comunicare in forma scritta all’ufficio del registro di commercio un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione entro il termine indicato.
Se entro questo termine la diffida rimarrà infruttuosa, l’ufficio del registro di commercio intimerà agli altri interessati, mediante tre pubblicazioni successive nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, di comunicargli un tale interesse (art. 934 cpv. 2 seconda frase CO). Se anche questa diffida rimarrà infruttuosa, l'ente giuridico sarà cancellato d'ufficio dal registro di commercio (art. 934 cpv. 2 terza frase CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). Se altri interessati faranno valere un interesse al mantenimento del­l’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio trasmetterà il caso al giu­dice per decisione (art. 934 cpv. 3 CO).

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 19.04.2021

Punto di contatto
Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FUSC: 44 del 04.03.2021
Numero di pubblicazione: BH05-0000004821
Ente di pubblicazione: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantoni: TI
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