Direction

Direction actuelle

Personne Réseau Fonction Mode de signature Depuis à
titulaire signature individuelle 26.01.1987
Données de base
Entreprise individuelle
Dernière modification: 26.09.2019
Radiation: 26.09.2019

Siège

Lugano (TI)

But

Esercizio del Ristorante Bianco Nero. Afficher plus

IDE

CHE-111.742.709

Numéro fédéral

CH-514.1.010.937-4

Registre du Commerce

Canton Tessin

Extrait du registre du commerce

Voisinage

Entreprises du voisinage

3 entreprises ayant le même domicile: Via Ronchetto 16, 6900 Lugano

Renseignements
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Publications

Publications

1 - 2 sur 2

FOSC26.09.2019
|
Vespa Giorgio

Radiation Vespa Giorgio

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Vespa Giorgio, in Lugano, CHE-111.742.709, ditta individuale (Nr. FUSC 19 del 26.01.1987, p.307). La ditta è cancellata d'ufficio secondo l'art. 153b ORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.

FOSC: 186 du 26.09.2019
Registre journalier: 13113 du 23.09.2019
Numéro de publication: HR03-1004724831
Cantons: TI

FOSC12.07.2019
|
Vespa Giorgio

Sommations selon l'art. 155 ORC Vespa Giorgio

Rubrique: Avis selon l'ordonnance sur le registre du commerce
Sous rubrique: Sommations selon l'art. 155 ORC

Vespa Giorgio
Via Ronchetto 16
6900 Lugano

Contexte
Decisione secondo l'art. 153 ORC

Décision
L'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino,


nell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:

Vespa Giorgio, Lugano (CHE-111.742.709),

ritenuto che

I. secondo l’art. 153 cpv. 1 ORC se l'ente giuridico o il domiciliatario ha notificato la cancellazione del domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio pubblica una diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, in base alla quale l'ente giuridico deve, entro 30 giorni, notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale nel luogo di sede. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di violazione di tale obbligo. Secondo l’art. 153b cpv. 1 ORC se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l’ufficio del registro di commercio emana una decisone circa lo scioglimento della società, la designazione dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori, l’ulteriore contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l’ammenda conformemente all’articolo 943 del Codice delle obbligazioni (CO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un’ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L’importo dell’ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l’entità della violazione dell’obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Se ha luogo l’iscrizione d’ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, oltre alle tasse per l’iscrizione, è riscossa un’ulteriore tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;

II. l’ente giuridico in oggetto è attualmente privo di un domicilio legale iscritto nel registro di commercio ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 ORC. Mediante pubblicazione nel FUSC del 24.08.2017, è stato intimato alla persona obbligata alla notificazione della ditta in oggetto di ripristinare la situazione legale entro il termine di 30 giorni. Detto termine è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una notificazione con il nuovo domicilio legale. Di conseguenza la ditta in questione deve essere cancellata d’ufficio, in quanto priva di un domicilio legale nel luogo di sede;

III. visti la forma giuridica e l’importanza economica dell’ente giuridico in oggetto, la tassa di cui all’art. 12 dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio è fissata a CHF 50.00 Ritenuto come la persona obbligata alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un’ammenda pari a CHF 150.00.

sulla base dell’art. 153b ORC decide:

1. La ditta individuale Vespa Giorgio, Lugano, è cancellata d’ufficio dal registro di commercio.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

La ditta è cancellata d’ufficio secondo l’art. 153b ORC, in quanto il domicilio legale non è
stato ripristinato entro il termine assegnato.

3. La tassa per l’iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l’art. 8 dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio), oltre ad una tassa di CHF 50.00 per l’iscrizione della presente decisione (art. 12 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Le spese amministrative ammontano a CHF 40.00.

4. È inflitta un’ammenda di CHF 150.00 a carico di Vespa Giorgio.

5. Le tasse di iscrizione, di diffida e l’ammenda, per un totale di CHF 380.00 sono poste personalmente a carico di Vespa Giorgio.

6. Ritenuto come il domicilio del titolare non sia noto, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC, conformemente all'art. 153b cpv. 2 lett. b ORC.

7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organe décisionnel
Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino
Via Tognola 7
6710 Biasca

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Délai: 30 jour(s)
Fin du délai: 12.09.2019

Point de contact
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FOSC: 133 du 12.07.2019
Numéro de publication: BH07-0000000923
Entité de publication: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantons: TI
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