Direction

Direction actuelle

Personne Réseau Fonction Mode de signature Depuis à
titulaire signature individuelle 31.10.2014
Données de base
Entreprise individuelle
28.10.2014
Dernière modification: 19.09.2023

Siège

Bellinzona (TI)

But

Collaboratrice domestica, pulizie. Afficher plus

IDE

CHE-233.115.332

Numéro fédéral

CH-501.1.017.170-9

Registre du Commerce

Canton Tessin

Extrait du registre du commerce

Voisinage

Entreprises du voisinage

0 entreprise avec le même domicile: Via A. Fleming 8, 6500 Bellinzona

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Publications

Publications

1 - 7 sur 7

FOSC12.02.2024
|
NISTOR ELENA

Sommations selon l'art. 155 ORC NISTOR ELENA

Rubrique: Avis selon l'ordonnance sur le registre du commerce
Sous rubrique: Sommations selon l'art. 155 ORC

NISTOR ELENA
Via A. Fleming 8
6500 Bellinzona

Contexte

Mancanza di un valido domicilio legale



Décision
nell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 934a del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di:

NISTOR ELENA, Bellinzona (CHE-233.115.332),

ritenuto che

I. secondo l’art. 934a cpv. 1 CO se un’impresa individuale non dispone più di un valido domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio la cancella d’ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sia rimasta infruttuosa. Secondo l’art. 152 cpv. 1 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e 939 cpv. 1 CO, l’ufficio del registro di commercio ingiunge all’ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l’iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all’ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L’art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l’ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l’iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l’ammenda di cui all’articolo 940 CO (lett. d). L’ufficio del registro di commercio può punire con un’ammenda fino a CHF 5'000.00 chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l’obbligo d’iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato (art. 940 CO). L’importo dell’ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l’entità della violazione dell’obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell’allegato all’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L’art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e sono calcolati separatamente.

II. l’ente giuridico in oggetto è risultato privo di un valido domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Con lettera raccomandata del 03.04.2023, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato l’impresa individuale in oggetto a notificare un domicilio legale valido entro il termine di 30 giorni. La busta dell’invio raccomandato è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con l’indicazione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”. Mediante pubblicazione nel FUSC del 04.05.2023, è stato quindi nuovamente intimato alla persona obbligata alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro il termine di 30 giorni. Detto termine è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una notificazione con il nuovo domicilio legale. La diffida con l’assegnazione di un ulteriore termine di 30 giorni è stata pubblicata nel FUSC in data 24.08.2023, come previsto dall’art. 934a cpv. 1 CO. Anche questo termine è



scaduto infruttuoso. Di conseguenza l’impresa individuale in questione deve essere cancellata d’ufficio dal registro di commercio, in quanto priva di un valido domicilio legale nel comune di sede;

III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è stabilito un emolumento pari a CHF 200.00. Ritenuto come la persona tenuta alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un’ammenda pari a CHF 400.00;

sulla base dell’art. 153 cpv. 1 ORC decide:

1. L’impresa individuale NISTOR ELENA, Bellinzona, è cancellata d’ufficio dal registro di commercio.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

NISTOR ELENA, in Bellinzona, CHE-233.115.332, impresa individuale (Nr. FUSC 181 del 19.09.2023, Pubbl. 1005841126). L'impresa individuale è cancellata d’ufficio secondo l’art.
934a CO, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.

3. L’emolumento per l’iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Gli esborsi ammontano a CHF 6.00 per gli invii postali e a CHF 45.00 per le pubblicazioni nel FUSC.

4. È inflitta un’ammenda di CHF 400.00 a carico di Elena Nistor.

5. Gli emolumenti relativi all’iscrizione e alla diffida, gli esborsi e l’ammenda, per un totale di CHF 681.00, sono posti personalmente a carico di Elena Nistor.

6. Ritenuto come la titolare non sia domiciliata in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.

7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organe décisionnel
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

Délai: 30 jour(s)

Fin du délai: 13.03.2024

Point de contact
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FOSC: 29 du 12.02.2024
Numéro de publication: BH07-0000004294
Entité de publication: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantons: TI
FOSC19.09.2023
|
NISTOR ELENA

Mutation NISTOR ELENA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NISTOR ELENA, in Bellinzona, CHE-233.115.332, impresa individuale (Nr. FUSC 211 del 31.10.2014, p.0, Pubbl. 1797891). Iscrizione d'ufficio secondo l'art. 938 cpv. 2 CO.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Nistor, Elena, cittadina romena, in Galati (RO), titolare, con firma individuale [finora: in Lodrino].

FOSC: 181 du 19.09.2023
Registre journalier: 11972 du 14.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005841126
Cantons: TI

FOSC24.08.2023
|
NISTOR ELENA

Sommation selon l'ORC 2021 NISTOR ELENA

Rubrique: Avis selon l'ordonnance sur le registre du commerce
Sous rubrique: Sommation selon l'ORC 2021

Organisation concernée
NISTOR ELENA
Via A. Fleming 8
6500 Bellinzona

L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 934a CO, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a
comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dal registro di commercio. L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).

L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 934a CO, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a
comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dal registro di commercio. L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).

Délai: 30 jour(s)

Fin du délai: 25.09.2023

Point de contact
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio,
Via A. Tognola 7,
6710 Biasca

FOSC: 163 du 24.08.2023
Numéro de publication: BH00-0000011708
Entité de publication: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantons: TI
FOSC16.05.2023
|
NISTOR ELENA

Sommations selon l'art. 155 ORC NISTOR ELENA

Rubrique: Avis selon l'ordonnance sur le registre du commerce
Sous rubrique: Sommations selon l'art. 155 ORC

NISTOR ELENA
Via A. Fleming 8
6500 Bellinzona

Contexte

Iscrizione nel registro di commercio non aggiornata



Décision
nell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 938 del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di:

NISTOR ELENA, Bellinzona (CHE-233.115.332),

ritenuto che

I. secondo l’art. 938 cpv. 1 CO l’ufficio del registro di commercio ingiunge agli interessati di adempiere l’obbligo d’iscrizione e impartisce loro un termine a tale scopo. Se gli interessati non ottemperano all’ingiunzione entro il termine impartito, procede d’ufficio alle iscrizioni prescritte (art. 938 cpv. 2 CO). Secondo l’art. 152 cpv. 1 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e 939 cpv. 1 CO, l’ufficio del registro di commercio ingiunge all’ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l’iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all’ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L’art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l’ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l’iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l’ammenda di cui all’articolo 940 CO (lett. d). L’ufficio del registro di commercio può punire con un’ammenda fino a CHF 5'000.00 chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l’obbligo d’iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato (art. 940 CO). L’importo dell’ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l’entità della violazione dell’obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell’allegato all’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L’art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e sono calcolati separatamente.

II. da una verifica è emerso che la titolare dell’impresa individuale in oggetto ha trasferito il proprio domicilio all’estero, ma essa non ha proceduto a notificare la relativa modifica per l’iscrizione nel registro di commercio. Con lettera raccomandata del 28.12.2022 lo scrivente ufficio ha quindi diffidato l’ente giuridico in oggetto a notificare l’iscrizione entro il termine di 30 giorni. La busta dell’invio raccomandato con la lettera di diffida è stata ritornata allo scrivente ufficio con la dicitura “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”. La diffida è quindi stata pubblicata nel FUSC in data 15.02.2023. Il termine assegnato di 30 giorni per procedere a notificare l’iscrizione è scaduto infruttuoso, senza che sia stata presentata alcuna notificazione. Di conseguenza si rende necessaria un’iscrizione d’ufficio;



III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è riscosso un emolumento pari a CHF 200.00. Ritenuto come la persona tenuta alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata, dimostrando quindi un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un’ammenda pari a CHF 400.00;

sulla base dell’art. 153 cpv. 1 ORC, decide:

1. La modifica del domicilio della titolare della NISTOR ELENA, Bellinzona, è iscritta nel registro di commercio.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

NISTOR ELENA, in Bellinzona, CHE-233.115.332, impresa individuale (Nr. FUSC 211 del 31.10.2014, p.0, Pubbl. 1797891). Iscrizione d’ufficio secondo l’art. 938 cpv. 2 CO. Nuove persone iscritte o modifiche: Nistor, Elena, cittadina romena, in Galati (RO), titolare, con firma individuale [finora: in Lodrino].

3. L’emolumento per l’iscrizione della modifica del domicilio ammonta a CHF 20.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Gli esborsi ammontano a CHF 6.00 per le spese postali e a CHF 30.00 per le pubblicazioni nel FUSC.

4. È inflitta un’ammenda di CHF 400.00 a carico di Elena Nistor.

5. Gli emolumenti per l’iscrizione e la diffida, nonché gli esborsi e l’ammenda, pari ad un totale di CHF 656.00, sono posti a carico personale di Elena Nistor.

6. Ritenuto come l’ente giuridico sia irreperibile e la titolare non sia domiciliata in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.

7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organe décisionnel
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

Délai: 30 jour(s)

Fin du délai: 15.06.2023

Point de contact
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FOSC: 94 du 16.05.2023
Numéro de publication: BH07-0000003773
Entité de publication: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantons: TI
FOSC04.05.2023
|
NISTOR ELENA

Sommation selon l'ORC 2021 NISTOR ELENA

Rubrique: Avis selon l'ordonnance sur le registre du commerce
Sous rubrique: Sommation selon l'ORC 2021

Organisation concernée
NISTOR ELENA
Via A. Fleming 8
6500 Bellinzona

L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 152 ORC, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa (art. 934a CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).

L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 152 ORC, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa (art. 934a CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).

Délai: 30 jour(s)

Fin du délai: 05.06.2023

Point de contact
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FOSC: 86 du 04.05.2023
Numéro de publication: BH00-0000010900
Entité de publication: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantons: TI
FOSC15.02.2023
|
NISTOR ELENA

Sommation selon plusieurs articles de l'ORC NISTOR ELENA

Rubrique: Avis selon l'ordonnance sur le registre du commerce
Sous rubrique: Sommation selon plusieurs articles de l'ORC

NISTOR ELENA
Via A. Fleming 8
6500 Bellinzona

L’ente giuridico indicato presenta dei fatti iscritti nel registro di commercio che non corrispondono o non corrispondono più alle circostanze di fatto. Secondo l’art. 933 cpv. 1 CO ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta.
Conformemente all’art. 938 cpv. 1 CO, l’ente giuridico è diffidato a notificare la pertinente iscrizione nel registro di commercio o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l’iscrizione verrà eseguita d’ufficio (art. 938 cpv. 2 CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di iscrizione (art. 153 cpv. 1 ORC).
In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).

Délai: 30 jour(s)

Fin du délai: 17.03.2023

Point de contact
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FOSC: 32 du 15.02.2023
Numéro de publication: BH05-0000007583
Entité de publication: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantons: TI
FOSC31.10.2014
|
NISTOR ELENA

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

NISTOR ELENA, in Bellinzona, CHE-233.115.332, Via A. Fleming 8, 6500 Bellinzona, ditta individuale (nuova iscrizione).

Scopo:
Collaboratrice domestica, pulizie.

Persone iscritte:
Nistor, Elena, cittadina romena, in Lodrino, titolare, con firma individuale.

Registre journalier no 14392 du 28.10.2014 / CH50110171709 / 01797891

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