Direction

Direction actuelle

Personne Réseau Fonction Mode de signature Depuis à
titulaire signature individuelle 06.06.1997
Données de base
Entreprise individuelle
Dernière modification: 28.10.2022
Radiation: 28.10.2022

Siège

Mendrisio (TI)

But

negozio alimentari. Afficher plus

IDE

CHE-108.634.427

Numéro fédéral

CH-524.1.008.115-4

Registre du Commerce

Canton Tessin

Extrait du registre du commerce

Voisinage

Entreprises du voisinage

0 entreprise avec le même domicile: , 6863 Besazio

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Publications

Publications

1 - 4 sur 4

FOSC28.10.2022
|
Negozio alimentari di Giovanni Di Marco

Radiation Negozio alimentari di Giovanni Di Marco

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Negozio alimentari di Giovanni Di Marco, in Mendrisio, CHE-108.634.427, impresa individuale (Nr. FUSC 74 del 18.04.2013, p.0, Pubbl. 7154478). L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 938 cpv. 2 CO.

FOSC: 210 du 28.10.2022
Registre journalier: 13360 du 25.10.2022
Numéro de publication: HR03-1005593297
Cantons: TI

FOSC21.09.2022
|
Negozio alimentari di Giovanni Di Marco

Sommations selon l'art. 155 ORC Negozio alimentari di Giovanni Di Marco

Rubrique: Avis selon l'ordonnance sur le registre du commerce
Sous rubrique: Sommations selon l'art. 155 ORC

Negozio alimentari di Giovanni Di Marco
c/o: largo Bustelli

6863 Besazio

Contexte

Iscrizione nel registro di commercio non aggiornata



Décision
nell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 938 del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di:

Negozio alimentari di Giovanni Di Marco, Mendrisio (CHE-108.634.427),

ritenuto che

I. secondo l’art. 938 cpv. 1 CO l’ufficio del registro di commercio ingiunge agli interessati di adempiere l’obbligo d’iscrizione e impartisce loro un termine a tale scopo. Se gli interessati non ottemperano all’ingiunzione entro il termine impartito, procede d’ufficio alle iscrizioni prescritte (art. 938 cpv. 2 CO). Secondo l’art. 152 cpv. 1 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e 939 cpv. 1 CO, l’ufficio del registro di commercio ingiunge all’ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l’iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all’ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L’art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l’ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l’iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l’ammenda di cui all’articolo 940 CO (lett. d). L’ufficio del registro di commercio può punire con un’ammenda fino a CHF 5'000.00 chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l’obbligo d’iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato (art. 940 CO). L’importo dell’ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l’entità della violazione dell’obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell’allegato all’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L’art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e sono calcolati separatamente.

II. lo scrivente ufficio ha constatato che il titolare dell’impresa individuale in oggetto è deceduto. Gli eredi non hanno tuttavia proceduto a notificare la cancellazione dal registro di commercio (art. 39 cpv. 2 ORC). L’impresa individuale è stata diffidata con lettera raccomandata del 03.05.2022. La busta con la lettera di diffida è stata retrocessa dalla Posta con la dicitura “destinatario irreperibile”. Ritenuto come l’ente giuridico e le persone obbligate alla notificazione non fossero raggiungibili, lo scrivente ufficio ha quindi pubblicato la diffida nel FUSC in data 03.06.2022, conformemente all’art. 152a cpv. 3 ORC. Il termine assegnato di 30 giorni per procedere alla notificazione è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una notificazione di cancellazione. Di conseguenza si rende necessaria un’iscrizione d’ufficio;



III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è riscosso un emolumento pari a CHF 200.00;

sulla base dell’art. 153 cpv. 1 ORC, decide:

1. L’impresa individuale Negozio alimentari di Giovanni Di Marco, Mendrisio, è cancellata d’ufficio dal registro di commercio.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

Negozio alimentari di Giovanni Di Marco, in Mendrisio, CHE-108.634.427, impresa individuale (Nr. FUSC 74 del 18.04.2013, p.0, Pubbl. 7154478). L'impresa individuale è cancellata d’ufficio secondo l’art. 938 cpv. 2 CO.

3. L’emolumento per l’iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Gli esborsi ammontano a CHF 6.00 per le spese postali e CHF 30.00 per la pubblicazione nel FUSC.

4. Gli emolumenti per l’iscrizione e la diffida, nonché gli esborsi, pari ad un totale di CHF 266.00, sono posti a carico della comunione ereditaria fu Giovanni Di Marco.

5. Ritenuto come nessuna delle persone tenute alla notificazione sia domiciliata in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.

6. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organe décisionnel
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

Délai: 30 jour(s)

Fin du délai: 21.10.2022

Point de contact
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FOSC: 183 du 21.09.2022
Numéro de publication: BH07-0000003355
Entité de publication: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantons: TI
FOSC03.06.2022
|
Negozio alimentari di Giovanni Di Marco

Sommation selon plusieurs articles de l'ORC Negozio alimentari di Giovanni Di Marco

Rubrique: Avis selon l'ordonnance sur le registre du commerce
Sous rubrique: Sommation selon plusieurs articles de l'ORC

Negozio alimentari di Giovanni Di Marco
c/o: largo Bustelli

6863 Besazio

L’ente giuridico indicato presenta dei fatti iscritti nel registro di commercio che non corrispondono o non corrispondono più alle circostanze di fatto. Secondo l’art. 933 cpv. 1 CO ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta.
Conformemente all’art. 938 cpv. 1 CO, l’ente giuridico è diffidato a notificare la pertinente iscrizione nel registro di commercio o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l’iscrizione verrà eseguita d’ufficio (art. 938 cpv. 2 CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di iscrizione (art. 153 cpv. 1 ORC).
In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).

Délai: 30 jour(s)

Fin du délai: 04.07.2022

Point de contact
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FOSC: 107 du 03.06.2022
Numéro de publication: BH05-0000007005
Entité de publication: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantons: TI
FOSC18.04.2013
|
Negozio alimentari di Giovanni Di Marco

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Negozio alimentari di Giovanni Di Marco, in Besazio, CH-524.1.008.115-4, ditta individuale (FUSC no. 106 del 06.06.1997, p. 3870).

Nuova denominazione del Comune di sede:
Mendrisio. La modifica di sede avviene in seguito all'aggregazione con il nuovo Comune denominato Mendrisio sulla base del Decreto legislativo del 28.06.2012.

Registre journalier no 4734 du 15.04.2013 / CH52410081154 / 07154478

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