Direction

Direction actuelle

Personne Réseau Fonction Mode de signature Depuis à
titulaire signature individuelle 14.09.2012
Données de base
Entreprise individuelle
11.09.2012
Dernière modification: 24.01.2022
Radiation: 24.01.2022

Siège

Lugano (TI)

But

Intermediazione e commercializzazione di pellami ed affini. Afficher plus

IDE

CHE-207.381.661

Numéro fédéral

CH-501.1.015.932-4

Registre du Commerce

Canton Tessin

Extrait du registre du commerce

Voisinage

Entreprises du voisinage

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Publications

Publications

1 - 7 sur 7

FOSC24.01.2022
|
CH22 di Luigi D. Boffo

Radiation CH22 di Luigi D. Boffo

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

CH22 di Luigi D. Boffo, in Lugano, CHE-207.381.661, impresa individuale (Nr. FUSC 179 del 14.09.2012, p.0, Pubbl. 6849468). L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 934a CO, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.

FOSC: 16 du 24.01.2022
Registre journalier: 635 du 19.01.2022
Numéro de publication: HR03-1005388189
Cantons: TI

FOSC29.11.2021
|
CH22 di Luigi D. Boffo

Sommations selon l'art. 155 ORC CH22 di Luigi D. Boffo

Rubrique: Avis selon l'ordonnance sur le registre du commerce
Sous rubrique: Sommations selon l'art. 155 ORC

CH22 di Luigi D. Boffo
c/o: Interno C-4. 1
Via Vicari 10
6900 Lugano

Contexte

Mancanza di un valido domicilio legale



Décision
nell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 934a del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di:

CH22 di Luigi D. Boffo, Lugano (CHE-207.381.661),

ritenuto che

I. secondo l’art. 934a cpv. 1 CO se un’impresa individuale non dispone più di un valido domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio la cancella d’ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sia rimasta infruttuosa. Secondo l’art. 152 cpv. 1 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e 939 cpv. 1 CO, l’ufficio del registro di commercio ingiunge all’ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l’iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all’ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L’art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l’ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l’iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l’ammenda di cui all’articolo 940 CO (lett. d). L’ufficio del registro di commercio può punire con un’ammenda fino a CHF 5'000.00 chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l’obbligo d’iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato (art. 940 CO). L’importo dell’ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l’entità della violazione dell’obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell’allegato all’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L’art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e sono calcolati separatamente.

II. l’ente giuridico in oggetto è risultato privo di un valido domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Con lettera raccomandata del 02.08.2021, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio e a quello del titolare, lo scrivente ufficio ha diffidato l’impresa individuale in oggetto a notificare un domicilio legale valido entro il termine di 30 giorni. La busta dell’invio raccomandato è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con l’indicazione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”. Mediante pubblicazione nel FUSC del 26.08.2021, è stato quindi nuovamente intimato alla persona obbligata alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro il termine di 30 giorni. Detto termine è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una notificazione con il nuovo domicilio legale. La diffida con l’assegnazione di un ulteriore termine di 30 giorni è stata pubblicata nel FUSC in data 04.10.2021, 05.10.2021 e 06.10.2021, come previsto dall’art. 934a cpv.

1 CO. Anche questo termine è scaduto infruttuoso. Di conseguenza l’impresa individuale in questione deve essere cancellata d’ufficio dal registro di commercio, in quanto priva di un valido domicilio legale nel comune di sede;

III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è stabilito un emolumento pari a CHF 200.00. Ritenuto come la persona tenuta alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un’ammenda pari a CHF 500.00;

sulla base dell’art. 153 cpv. 1 ORC decide:

1. L’impresa individuale CH22 di Luigi D. Boffo, Lugano, è cancellata d’ufficio dal registro di commercio.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

L’impresa individuale è cancellata d’ufficio secondo l’art. 934a cpv. 1 CO, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.

3. L’emolumento per l’iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Gli esborsi ammontano CHF 6.00 per gli invii postali e CHF 75.00 per le pubblicazioni nel FUSC.

4. È inflitta un’ammenda di CHF 500.00 a carico di Luigi Domenico Boffo.

5. Gli emolumenti relativi all’iscrizione e alla diffida, gli esborsi e l’ammenda, per un totale di CHF 811.00, sono posti personalmente a carico di Luigi Domenico Boffo.

6. Ritenuto come il titolare non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.

7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organe décisionnel
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

Délai: 30 jour(s)

Fin du délai: 14.01.2022

Point de contact
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FOSC: 232 du 29.11.2021
Numéro de publication: BH07-0000002637
Entité de publication: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantons: TI
FOSC06.10.2021
|
CH22 di Luigi D. Boffo

Sommation selon l'ORC 2021 CH22 di Luigi D. Boffo

Rubrique: Avis selon l'ordonnance sur le registre du commerce
Sous rubrique: Sommation selon l'ORC 2021

Organisation concernée
CH22 di Luigi D. Boffo
c/o: Interno C-4. 1
Via Vicari 10
6900 Lugano

L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 152 ORC, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dopo tre pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 934a cpv. 2 CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).

Délai: 30 jour(s)

Fin du délai: 05.11.2021

Point de contact
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FOSC: 194 du 06.10.2021
Publication multiple: FOSC - 04.10.2021, FOSC - 05.10.2021, FOSC - 06.10.2021
Numéro de publication: BH00-0000003899
Entité de publication: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantons: TI
FOSC05.10.2021
|
CH22 di Luigi D. Boffo

Sommation selon l'ORC 2021 CH22 di Luigi D. Boffo

Rubrique: Avis selon l'ordonnance sur le registre du commerce
Sous rubrique: Sommation selon l'ORC 2021

Organisation concernée
CH22 di Luigi D. Boffo
c/o: Interno C-4. 1
Via Vicari 10
6900 Lugano

L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 152 ORC, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dopo tre pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 934a cpv. 2 CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).

Délai: 30 jour(s)

Fin du délai: 05.11.2021

Point de contact
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FOSC: 193 du 05.10.2021
Publication multiple: FOSC - 04.10.2021, FOSC - 05.10.2021, FOSC - 06.10.2021
Numéro de publication: BH00-0000003841
Entité de publication: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantons: TI
FOSC04.10.2021
|
CH22 di Luigi D. Boffo

Sommation selon l'ORC 2021 CH22 di Luigi D. Boffo

Rubrique: Avis selon l'ordonnance sur le registre du commerce
Sous rubrique: Sommation selon l'ORC 2021

Organisation concernée
CH22 di Luigi D. Boffo
c/o: Interno C-4. 1
Via Vicari 10
6900 Lugano

L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 152 ORC, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dopo tre pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 934a cpv. 2 CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).

Délai: 30 jour(s)

Fin du délai: 05.11.2021

Point de contact
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FOSC: 192 du 04.10.2021
Publication multiple: FOSC - 04.10.2021, FOSC - 05.10.2021, FOSC - 06.10.2021
Numéro de publication: BH00-0000003787
Entité de publication: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantons: TI
FOSC26.08.2021
|
CH22 di Luigi D. Boffo

Sommation selon plusieurs articles de l'ORC CH22 di Luigi D. Boffo

Rubrique: Avis selon l'ordonnance sur le registre du commerce
Sous rubrique: Sommation selon plusieurs articles de l'ORC

CH22 di Luigi D. Boffo
c/o: Interno C-4. 1
Via Vicari 10
6900 Lugano

L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale.
Conformemente all'art. 152 ORC, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dopo tre pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 934a CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC).
In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).

Délai: 30 jour(s)

Fin du délai: 27.09.2021

Point de contact
Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FOSC: 165 du 26.08.2021
Numéro de publication: BH05-0000006153
Entité de publication: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantons: TI
FOSC14.09.2012
|
CH22 di Luigi D. Boffo

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

CH22 di Luigi D. Boffo, in Lugano, CH-501.1.015.932-4, Via Vicari 10, Interno C-4.1, 6900 Lugano, ditta individuale (nuova iscrizione).

Scopo:
Intermediazione e commercializzazione di pellami ed affini.

Persone iscritte:
Boffo, Luigi Domenico, cittadino italiano, in Lugano, titolare, con firma individuale.

Tagebuch Nr. 11020 vom 11.09.2012
(06849468/CH50110159324)

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